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Tag: MCB

Principali mansioni del MCB e, limiti rispetto ad altre figure professionali.

Il Massaggio Terapeutico (massoterapia) 

Il fatto che il MCB agisca su controllo e prescrizione medica, si differenzia dal più comune massaggiatore del benessere, facendolo rientrare nella schiera del massaggio terapeutico (ossia il massaggio su ordine del medico, viene utilizzato per indicare la massoterapia e distinguerla dal massaggio benessere), della idroterapia e della bal-neoterapia, emettendo regolare fattura esentiva, previa prescrizione medica. Il MCB ha un mansionario di legge lasciato volutamente dal legislatore molto ampia, andando quindi a ricomprendere anche attività di competenza del fisioterapista ma non RISERVATE a quest’ultimo. 

Cosa Fare?

Massoterapia o massaggio terapeutico: tecnica manuale per la prevenzione e la cura di molti disturbi; in particolare dell’apparato muscolo-scheletrico e del sistema circolatorio. Il Massaggio terapeutico consiste in un insieme di manovre manuali (sfioramenti, impastamenti, frizioni, percussioni, digi-topressioni, drenaggi, allungamenti, nonché mobilizzazioni attive e/o passive) – manovre meccani-che – eseguite sul paziente con l’utilizzo di mani, dita, avambracci, gomiti o semplici attrezzi e l’utilizzo di olii o creme quando necessario. Anche attività tipo il massaggio connettivale e la ginnastica correttiva sembrano rientrare nelle competenze del mcb come indicato già a suo tempo dal Consiglio Superiore di Sanità. 

Cosa NON Fare?

Ma tali attività le compie anche il fisioterapista! Quindi dove sta il limite?

Il limite lo troviamo nella definizione che la legge 741/94 fornisce della professione di fisioterapista, il quale “pratica attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive;”.

Da questa definizione traiamo che NON potranno essere svolte attività di intervento neuromotorio, comunicativo, sensoriale, neuropsichiatrico e della psicomotricità o interventi nell’ambito della neuromotricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali.

DIFFERENZE, FISIOTERAPISTA, MCB

Cos’è la professione di mcb?

Definizione e inquadramento del Mcb.

Il massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB)

Il massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) è un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, con la Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e regolamentata dal R.D. 1334/1928 art 1 e ss. poi trasfusa nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 1265/34, che regola tutte le arti e professioni sanitarie del nostro ordinamento.

E’ pertanto l’operatore del massaggio detta “massoterapia” (termine per indicare il massaggio in ambito terapeutico). 

Le distinte attività di massaggiatore e del capo bagnino vengono specificate dalla legge come quelle previste dagli art. 15 lett c e 16 lett a del Decreto Regio 1334/1928: quanto al primo (massaggiatore) “colui che sotto il controllo del medico curante esegue massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” (art 15 lett c). Quanto al secondo (capo bagnino o idroterapista) “colui che su prescrizione del medico curante pratica bagni medicali a scopo terapeutico” (art. 16 lett a).

La professione di MCB è inserita, dal Ministero Salute, tra le “regulated professions” previste dalla Commissione Europea, per l’automatico riconoscimento del titolo ai fini del diritto di stabilimento in altri paesi della CE. Essa viene definita come “operatore sanitario che svolge la sua attività in base al RD 1334/28, e art 99 e 140 TULS 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture private o convenzionate” 

Massaggiatore, MCB

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